Oggi esistono ancora tante differenze, riguardo al regime giuridico, tra le coppie sposate e le coppie di fatto, specie in ipotesi di separazione. Non esistono invece distinzioni, sul piano della tutela giuridica, tra figli nati da genitori sposati e figli nati da genitori non sposati e magari neppure conviventi.
Fino a qualche tempo fa esisteva la distinzione tra figli legittimi e figli naturali (nati fuori dal matrimonio): la legge L. n. 219/2012 ha definitivamente abrogato tale distinzione, non solo dal punto di vista terminologico, ma sotto ogni profilo pratico-giuridico, equiparando in tutto e per tutto i figli, a prescindere dal fatto che essi siano nati o meno da coppia sposata.
Dunque, il figlio, per il solo fatto di essere tale, ha sempre il medesimo stato giuridico tutelato dalla legge, indipendentemente dal rapporto che lega o legava i suoi genitori (matrimonio, convivenza, rapporto occasionale ecc.). Ne consegue che i genitori non sposati hanno, nei confronti dei propri figli, i medesimi diritti e doveri e non possono sottrarsi al mantenimento morale e materiale degli stessi.
Ciascun genitore è quindi tenuto a contribuire all’educazione, all’istruzione e al mantenimento dei figli. Tale obbligo è sancito dall’art. 30 della Costituzione che recita testualmente: «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».
L’obbligo di mantenimento sussiste anche se il figlio è maggiorenne, ma non ha ancora raggiunto la propria indipendenza economica. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Se i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, (quindi i nonni) sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri di mantenimento nei confronti dei figli.
Se c’è un rapporto pacifico tra i genitori, questi potrebbero trovare un accordo, tramite scrittura privata, sull’affidamento del figlio minore, sul diritto di visita e sulla misura dell’assegno di mantenimento che il genitore non convivente dovrà versare all’altro con cui andranno a vivere i figli. Nello stesso accordo, dovrebbe essere pattuita la ripartizione delle spese straordinarie.
Se, invece, i genitori non riescono a trovare un accordo, è indispensabile rivolgersi al tribunale.