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NewsFondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro

5 Marzo 2020

Cosa succede se al termine del rapporto lavorativo, il lavoratore non ottiene il pagamento del TFR dal proprio datore, per esempio perché è fallito o nullatenente?
In questi casi il lavoratore può chiedere l’intervento dell’I.N.P.S., infatti nel 1982 è stato istituito il c.d. Fondo di garanzia dell’I.N.P.S., il quale ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro che risulti insolvente, e dunque provvedere al pagamento del TFR ed anche in parte degli ultimi stipendi a favore del lavoratore.
L’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, dagli apprendisti, dai dirigenti di aziende industriali e dai soci delle cooperative di lavoro. Ed inoltre, in caso di decesso del lavoratore, lo stesso può altresì essere richiesto dai suoi “aventi diritto”.

L’accesso al Fondo di garanzia è però sempre subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e impresa, che può, ad esempio, essere avvenuta per dimissioni, licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

Il credito da riconoscere a titolo di T.F.R. deve essere stato preventivamente accertato: ciò avviene attraverso l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura.
Occorre specificare che, il lavoratore può richiedere al Fondo di garanzia non solo la liquidazione del T.F.R., ma anche il pagamento delle ultime tre mensilità dovute a titolo di retribuzione non pagate dal datore di lavoro.
Dal 1° aprile 2012 le domande possono essere presentate online all’I.N.P.S. attraverso il servizio dedicato, quest’ultime vengono indirizzate direttamente alla struttura territoriale competente individuata sulla base della residenza dichiarata dal lavoratore.
L’INPS deve provvedere a liquidare il TFR a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, purché completa di tutta la documentazione richiesta dall’ente previdenziale. Nel caso in cui l’ente previdenziale dovesse respinge la domanda o liquidare una somma inferiore rispetto a quella richiesta, il lavoratore può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’I.N.P.S. entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento.
Inoltre è importante specificare che la richiesta di intervento del Fondo di garanzia per il recupero del T.F.R. deve essere presentata dal lavoratore entro cinque anni dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stato sottoposto il datore di lavoro; invece per quanto concerne il recupero delle ultime tre mensilità della retribuzione, il termine di prescrizione è di un anno.