Con la legge 10/11/2014 n. 162 è stata introdotta la negoziazione assistita, con il compito di rendere meno pesante il carico di lavoro dei tribunali, prevedendo una serie di casi nei quali le parti devono utilizzare tale lo strumento prima di rivolgersi al tribunale e iniziare un processo davanti al giudice.
In materia di separazione e il divorzio sono state attuate delle novità molto importanti, le quali hanno introdotto la possibilità per i coniugi che intendono separarsi o per coloro che vogliono procedere al divorzio, di ottenerlo mediante un accordo con il quale risolvono la controversia senza rivolgersi al tribunale, sfruttando soltanto l’assistenza di avvocati specializzati, evitando dunque lunghi processi e costi elevati.
È uno strumento utile col quale le parti raggiungono un accordo con cui s’impegnano dandosi un termine di tempo minimo e uno massimo entro i quali concludere l’eventuale conciliazione.
L’accordo è chiamato convenzione di negoziazione assistita e per essere valido richiede alcuni requisiti essenziali che sono:
– la forma scritta;
– l’assistenza di uno o più avvocati che certifichino l’autenticità delle firme apposte all’accordo;
– il termine per la conclusione della procedura, il quale non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, con possibilità di proroga di trenta giorni.
Tale strumento, consente a coloro i quali vogliano procedere alla separazione o al divorzio, di riuscire nel loro intento in tempi brevissimi rispetto a quelli giudiziali, tanto è vero che l’intera procedura può avere una durata massima di soli tre mesi.
Si tratta di un’alternativa alla separazione o al divorzio davanti al giudice.
I tempi e i costi sono più ragionevoli e dispensa i coniugi dallo stress di presentarsi in tribunale, davanti a un giudice.
Infatti i coniugi possono ottenere la separazione o il divorzio recandosi presso il nostro studio a firmare l’accordo raggiunto.
Il legale si occuperà della fase del controllo da parte della Procura e dell’annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile.
Quando si va dall’avvocato per procedere alla separazione o al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio, lo stesso indica la possibilità di procedere con negoziazione assistita e dice quali sono i documenti da presentare.
In generale occorre il documento d’identità di entrambi i coniugi e codice fiscale, certificato di residenza di entrambi i coniugi, certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi, dichiarazione dei redditi presentata nelle tre annualità precedenti a quelle nelle quali si attua la negoziazione assistita e il certificato completo di matrimonio.
Se si procede per ottenere il divorzio, sono richiesti il decreto di omologa della separazione o sentenza di separazione o accordo di negoziazione assistita avente in oggetto la separazione dei coniugi, l’estratto dell’atto di nascita di eventuali figli della coppia, il certificato di residenza degli eventuali figli della coppia, il certificato di stato di famiglia di eventuali figli dei coniugi.
Le parti devono consegnare la documentazione al loro Avvocato di fiducia, il quale deve allegare i documenti all’accordo di negoziazione assistita che sarà inviato alla Procura della Repubblica e all’ufficiale di stato civile.
Il legislatore prevede la possibilità di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita (art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014) sia in assenza, sia in presenza di:
• figli minori;
• figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970;
• figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Nella prima ipotesi l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti richiesti ai fini del conseguimento dell’efficacia dell’accordo.
Nella seconda ipotesi, ossia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, “l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente”. Il procuratore della Repubblica, dopo aver verificato la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, lo autorizza. Qualora invece il procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo sia contrario all’interesse dei figli, egli ha l’obbligo di trasmetterlo, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale che fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione personale delle parti.
In estrema sintesi, se di comune accordo due parti giungono nella determinazione di voler procedere alla separazione o di ottenere il divorzio, o ancora di voler modificare le condizioni di un precedente provvedimento di separazione o divorzio, lo strumento più veloce e conveniente anche dal punto di vista economico è l’instaurazione di una procedura di negoziazione assistita, la quale permette alle parti di separarsi o divorziare in un massimo 3 mesi.